A decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di un credito di imposta per investimenti:
1.in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (ex Iper ammortamento allegato A)
2.in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (ex Iper ammortamento allegato B)
3.in altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento), diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A
L’investimento è prorogato al 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Entità del Credito
Il credito di imposta sull’investimento è pari al:
- 40% dei beni strumentali materiali allegato A
- 15% dei beni strumentali immateriali allegato B
- 6% di altri beni strumentali materiali
Chi può beneficiare
Tutte le IMPRESE residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il credito d’imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto ai liberi professionisti, ovvero esercenti arti e professioni.
Come fruire
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.
L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.